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DPI dispositivi di protezione individuali e collettivi

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Abbiamo già visto in precedenza che cosa si intende per DPI dispositivi di protezione individuali; questa volta volta, invece, cerchiamo di capire qualcosa di più in relazione alla consegna, alla tipologia, alla gestione dei DPI e alle differenze che li contraddistinguono rispetto ai DPC dispositivi di protezione collettivi.

 

Consegna dei DPI dispositivi di protezione individuali

La consegna dei DPI, deve obbligatoriamente essere effettuata dal Datore di Lavoro in relazione alle mansioni e alle attività che i lavoratori devono svolgere; per fare ciò il Datore di Lavoro, può coinvolgere e farsi consigliare dal proprio RSPP, il quale dal punto di vista tecnico lo può condurre nella scelta migliore.

L’identificazione dei DPI, deve avvenire in fase di valutazione dei rischi e più precisamente nel momento in cui si esaminano le attività aziendali, i rischi che le attività stesse generano, le misure di prevenzione e protezione che si possono mettere in atto per diminuire il rischio alla fonte; tutte queste informazioni devono essere riportate all’interno del DVR Documento di Valutazione dei Rischi.

La fase di consegna avviene in prima battuta all’assunzione e successivamente all’esigenza: può accadere che a causa dell’usura un DPI debba essere sostituito prima di altri, come può succedere che un DPI venga utilizzato più raramente e di conseguenza si può incorrere nella problematica che il DPI stesso scada e debba comunque essere sostituito. 

E’ compito del Datore di Lavoro fornire, informare ed eventualmente formare il personale all’uso dei DPI ed è compito dei lavoratori prendersene cura, utilizzarli in modo appropriato senza rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e verificare il loro stato periodicamente segnalando immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei dispositivi dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La consegna deve essere registrata in un apposito modulo individuale, che deve essere sottoscritto sia dal Datore di Lavoro che dai lavoratori, all’interno del quale viene riportato l’elenco dei DPI consegnati e gli obblighi dei lavoratori.

 

Elenco DPI dispositivi di protezione individuali

Esistono migliaia di dispositivi di protezione individuali, che si contraddistinguono tra loro oltre che per la tipologia di protezione che offrono, anche per le caratteristiche di protezione.

Le categorie esistenti prevedono dispositivi per la protezione del capo, per la protezione dell’udito, per la protezione degli occhi, del viso, delle vie respiratorie, dispositivi per la protezione delle mani, delle braccia, del corpo e dei piedi; ognuno di questi però, può trovare dei campi di applicazione ben diversi tra loro: da qui l’esigenza e la necessità di identificare i DPI corretti. 

A titolo di esempio, basti pensare come i dispositivi di protezione che devono essere selezionati in campo edilizio, non hanno nulla a che vedere con i dispositivi di protezione in ambito sanitario: le calzature, fanno parte dei DPI necessari sia per il lavoratore in campo edile, sia per quello in ambito sanitario, ma le caratteristiche delle calzature sono totalmente differenti tra loro.

 

Gestione dei DPI dispositivi di protezione individuali

Dal punto di vista della gestione dei DPI, è importante (oltre che necessario) che ogni lavoratore si prenda cura dei propri DPI in dotazione, verificandoli e mantenendoli in buono stato. Ma se le caratteristiche di integrità e di conformità dovessero venire a meno, ecco allora che il Datore di Lavoro, a seguito della segnalazione ricevuta, deve provvedere alla loro sostituzione. A fronte di ciò, è importante che i DPI possano essere sostituiti celermente dal DL, anche se trattasi di dispositivi molto particolari e specifici, in quanto la loro mancanza comportano la sospensione delle attività lavorative da parte dei lavoratori; è pertanto opportuno tenere delle scorte in azienda specialmente per i DPI difficilmente reperibili sul mercato.

 

Dispositivi di protezione individuali o dispositivi di protezione collettivi

La normativa attuale, prevede che per lo svolgimento di tutte le attività lavorative, laddove possibile, si debbano privilegiare dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelli individuale, in quanto le condizioni di sicurezza che garantiscono i DPC, sono molto superiori a quelle che si generano utilizzando i DPI, oltre al fatto che i sistemi di protezione collettiva proteggono più lavoratori contemporaneamente.

Un esempio di DPC, sono i parapetti: delimitando una superficie con rischio di caduta dall’alto da parte degli addetti ai lavori, si riesce a proteggere tutti i lavoratori presenti dal rischio di caduta; in alternativa, la loro protezione dovrebbe essere garantita dall’utilizzo di imbrachi e corde da parte di ognuno, previa predisposizione di ancoraggi e/o sistemi linea vita certificati.

Questo senza contare le garanzie di protezione che offre un parapetto, relativamente alla caduta di piccoli attrezzi dall’alto per esempio, oppure le garanzie che la predisposizione di un ponteggio rispetto ad un parapetto offre, anche relativamente alla protezione delle aree sottostanti. Insomma tutte queste sono valutazioni che devono essere fatte preventivamente, in relazione alla tipologia di lavorazione, alla durata, al numero di addetti che devono intervenire, al luogo in cui si svolge l’attività, ecc… nel rispetto della normativa vigente e negli interessi di tutte le figure coinvolte, tra cui anche il Committente di un’opera.