Sappiamo ormai che tutte le attrezzature di lavoro devono possedere i requisiti generali di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.; alcune di queste attrezzature sono i trabattelli e le scale, apparecchi a pressione antecedenti il 30 maggio 2002 e macchine/utensili messi a disposizione ai lavoratori prima del 31 dicembre 1996 o 21 settembre 1996. In tutti questi casi, è necessario che il datore di lavoro corredi le attrezzature di libretto d’uso e manutenzione e che certifichi la rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V del Dlgs 81/08.
Attrezzature modificate artigianalmente
Tutto il processo sopra indicato, non è applicabile a tutte quelle attrezzature che nel corso del tempo siano state modificate artigianalmente; in tal caso diventa necessario procedere con una nuova messa in servizio dell’attrezzatura, come se fosse stata appena progettata.
Cosa prede l’allegato V
L’allegato V prevede una serie di requisiti di sicurezza per alcune attrezzature che espongono i lavoratori a rischi particolari ed elevati, quali:
- attrezzature adibite al sollevamento e trasporto di carichi e/o persone;
- attrezzature a pressione;
- attrezzature di lavoro mobili o semoventi;
- macchine ed attrezzature per la lavorazione dei metalli e del legno.
Le misure di sicurezza da prevedere, riguardano i rischi connessi a:
- emissioni di polveri, gas o liquidi;
- caduta e/o proiezione di oggetti durante l’utilizzo dell’attrezzatura;
- incendio ed esplosione;
- vibrazioni ed illuminazione;
- sistemi di comando;
- manutenzione e riparazione delle attrezzature.