E’ fondamentale chiarire fin da subito che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ha la funzione di alta vigilanza e coordinamento tra le diverse ditte operanti in cantiere non il costante e puntuale controllo del cantiere, passo dopo passo; tale funzione deve essere ricoperta dai preposti, dai dirigenti o dai datori di lavoro delle ditte esecutrici. Chiarito ciò, dovrebbe essere abbastanza ovvio e scontato, che se la causa dell’infortunio accorso in un cantiere, deriva da una mancanza non imputabile alla vigilanza o al coordinamento, il CSE non debba essere in nessun modo condannato. Lo stesso concetto deve essere esteso anche ai semplici controlli periodici da parte degli enti preposti.
Come accertare le responsabilità a carico del CSE
Il CSE, come tutte le figure della sicurezza, ha dei compiti ben precisi e delle conseguenti responsabilità. Il suo operato, deve però essere accertato dagli organi di vigilanza e questo può essere effettuato abbastanza rapidamente, nel seguente modo:
- acquisizione dei verbali di sopralluogo e di coordinamento per verificare il costante e puntuale intervento del coordinatore;
- acquisizione della documentazione delle ditte operanti in cantiere, accertata e verificata dal CSE;
- riscontro dei sopralluoghi effettuati dal CSE, con le maestranze impiegate in cantiere.
Non sempre però questo sistema molto semplice, chiaro e rapido, viene utilizzato: ecco allora che il coordinatore “furbetto” che svolge in modo sommario l’attività del CSE, rischia di confondersi con quello che invece presta molta più attenzione e la svolge con il massimo impegno, fino a quando però non si incappa in problemi più seri, il cui esito dipende proprio dall’operato del CSE.