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Rapporti tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

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Entrerà in vigore il 30 maggio 2018 il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018, il decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui scopo è quello di chiarire i dubbi, che in passato si erano già evidenziati, relativamente ai rapporti tra il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
 

Rapporti DL e CSE: aspetti fondamentali

Vediamo ora quali sono le principali novità definite:

  • è stato confermato il concetto di totale autonomia del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, che spesso era invece visto come un soggetto subalterno al Direttore dei Lavori con il quale il Coordinatore stesso doveva relazionarsi prima di effettuare ogni tipo di scelta legata allo svolgimento dei suoi compiti. Rimane comunque implicito che, il CSE ha comunque l’obbligo di cooperare con il DL, ma senza il vincolo di subordinazione;
  • in relazione a modifiche e varianti al progetto iniziale, si devono mantenere inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ciò significa che, per la stesura delle varianti o per l’implementazione di modifiche progettuali, occorre che ci sia un confronto tra il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per riuscire chiaramente a determinare le effettive condizioni di sicurezza che tali modifiche andrebbero a comportare sui lavoratori.

Concludendo, si conferma che la cooperazione tra le figure coinvolte è sempre la miglior soluzione per avere il pieno controllo e gestire al meglio il cantiere, in un’ottica di tutela del Committente.