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PIMUS: redazione, controllo e verifica

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Il PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio), è un documento della sicurezza, che deve essere redatto ogni volta che si monta, smonta o si trasforma un ponteggio, indipendentemente dalla sua complessità, compresi i castelli di tiro. Il documento, redatto in conformità all’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., contiene le istruzioni e i progetti particolareggiati per le porzioni difformi rispetto agli “schemi tipo” previsti nel libretto d’uso e manutenzione del ponteggio.
 

Chi deve redigere il pimus

La norma, definisce che sia il Datore di Lavoro a dover redigere il PIMUS, ma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PIMUS, limitandosi a definirla “persona competente”.

L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che “nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.”

A fronte di ciò, è chiaro che non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PIMUS. Possiamo comunque affermare che, si possa ritenere persona competente il datore di lavoro con esperienza, il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio, il Preposto con sufficiente esperienza o l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione), tecnico incaricato ad effettuare la valutazione dei rischi, a scegliere le attrezzature di lavoro idonee e a definire le procedure di lavoro più corrette per il loro utilizzo.

Una volta installato e verificato il ponteggio, su autorizzazione della ditta responsabile dell’installazione, chiunque può accedere agli impalcati ed utilizzare il ponteggio per l’esecuzione delle proprie attività di cantiere, ma senza poter modificare o asportare alcun componente e senza stravolgere la sua fisionomia.
 

Chi controlla il pimus

Il PIMUS, una volta predisposto dal datore di lavoro, deve essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e al Responsabile dei Lavori cioè al Committente dell’opera, salvo deleghe specifiche ad un soggetto terzo. A seguito della loro approvazione, deve essere messo a disposizione del preposto e dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione (che ricordiamo devono essere almeno 3 persone adeguatamente formate), ma anche di tutte le imprese utilizzatrici del ponteggio medesimo. Inoltre, per tutta la durata di installazione, permanenza e smontaggio del ponteggio, copia del PIMUS deve rimanere in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

 

Verifica contenuti pimus

Per capire se un PIMUS è idoneo oppure no, è necessario verificare che al suo interno vengano trattate tutte le argomentazioni previste dall’Allegato XXII del Testo Unico sulla sicurezza; se questo documento risulta parzialmente mancante in qualche suo aspetto, è inutile attendere il parare di conformità da parte del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, ma occorre rivedere il documento, prima di renderlo ufficiale.Per fare ciò, può essere opportuno predisporre una check list di verifica, seguendo i contenuti minimi di seguito riportati:

  1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 
  2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. Identificazione del ponteggio;
  5. Disegno esecutivo del ponteggio;
  6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata”): 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,  7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),  7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,  7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,  7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,  7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 107 del Titolo IV capo II sezione II,  7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,  7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,  7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
  8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 
  9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. allegato XIX  titolo IV capo II.)