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Piano Sostitutivo di Sicurezza: esiste ancora?

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Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) era stato introdotto a seguito dell’entrata in vigore della normativa sugli appalti pubblici del 1994; il suo scopo, in ambito di appalti pubblici, era quello di “tamponare” alla mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora quest’ultimo non risultava obbligatorio in determinati contesti. Anche a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, l’obbligatorietà del PSS permaneva ugualmente sempre e solo in ambito pubblico, fino a quando nel 2016 non veniva modificato il codice dei contratti pubblici: da questo momento in poi il Piano Sostitutivo di Sicurezza, cessa di esistere.

 

Piano Sostitutivo di Sicurezza e la stima degli oneri della sicurezza

Non sussistendo più l’obbligo di redazione del PSS, rimane comunque a carico della stazione appaltante, l’obbligo di stima dei costi della sicurezza, adempimento che si sposa con quello dell’appaltatore di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

 

Funzionalità del PSS

Considerando che i contenuti minimi del PSS erano identici a quelli che dovevano essere previsti dal PSC, ad eccezione della stima degli oneri della sicurezza, il risultato che nella maggior parte dei casi si otteneva sul campo, era pressoché nullo in quanto: