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Un cantiere sicuro, inizia da una corretta selezione delle aziende
l'idoneità tecnico professionale
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Innanzitutto chiariamo che cosa si intende per idoneità tecnico professionale.

Prima della stipula del contratto d’appalto con un’azienda, il Committente e/o il Responsabile dei Lavori (figura che salvo deleghe specifiche ad un soggetto terzo è il Committente stesso), ha l’obbligo di verificare che la ditta sia in possesso dei requisiti per svolgere l’attività prevista, in conformità alla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, art. 97 e allegato XVII e ss.mm.). Per definizione l’idoneità tecnico professionale è il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

 

Cosa verificare e quali sono le differenze tra una ditta ed un lavoratore autonomo

La verifica dell’idoneità tecnico professionale, non è solo un aspetto legato alla sicurezza sul lavoro, ma la verifica deve essere eseguita dal Committente e/o dal Responsabile dei Lavori in modo diligente e deve essere volta all’effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non in maniera lesiva dell'integrità altrui.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le ditte coinvolte dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo;

I lavoratori autonomi, invece, dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Un altro aspetto importante, è quello riguardante la gestione dei subappalti, in cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra evidenziati.

 

Qual è l’importanza di verificare l’idoneità tecnico professionale

Gli aspetti che determinano l’importanza della verifica dell’idoneità tecnico professionale sono sostanzialmente due:

  • l’obbligo normativo di verifica correlato alle relative responsabilità civili e penali a carico del Committente e/o del Responsabile dei Lavori;
  • accertare la capacità della ditta selezionata di eseguire i lavori affidati, prima che la stessa lo dimostri durante lo svolgimento delle attività lavorative. 

Numerose sono le Sentenze a carico dei Committenti, ma quella della Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081, è quella che meglio fa capire le responsabilità e le conseguenze di una cattiva condotta; la stessa recita “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”

Inoltre, più in generale, il Codice penale ci informa che: ”non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” oltre al fatto che ”il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".

Insomma, selezionare ditte strutturate ed organizzate, dotate di personale adeguatamente formato e di attrezzature necessarie per eseguire i lavori affidati, non è una facoltà del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, ma bensì un vero e proprio obbligo. Questo obbligo ha però una forte conseguenza: quella di strutturare in modo serio e professionale delle attività di cantiere, altrimenti ingestibili.

 

Conclusioni

Con il passare degli anni, si sente sempre più spesso dire che, avere “tutte le carte a posto, è un lusso che non tutte le aziende si possono permettere”, ma ci si dimentica che ciò, oltre ad essere un obbligo, espone i propri clienti ed i relativi tecnici a rischi enormi.

Questo accade perché nella maggior parte dei casi i Committenti, non utilizzano in modo corretto tutti gli “strumenti” a disposizione; infatti, i tecnici coinvolti, possono aiutare non poco i Committenti nella selezione delle ditte, evidenziando tutte le eventuali criticità e carenze già in fase di preventivazione, mettendo il Committente stesso in una posizione di garanzia.

In conclusione: Committenti, rivolgetevi a persone competenti e fatevi consigliare, prima che sia troppo tardi.

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