Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è una figura che viene eletta a rappresentare i lavoratori per tutto ciò che concerne la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’RLS può essere nominato a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale e di sito produttivo.
L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
A fronte di ciò è importante sottolineare che, l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun potere decisionale al riguardo.
Laddove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, verrà comunque incaricato a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza un rappresentante “esterno” all’azienda: tale figura viene denominata Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il Testo Unico (D.lgs 81/08), all’art. 47, fornisce le seguenti indicazioni:
Per eleggere l’RLS, è necessario che i lavoratori organizzino un’assemblea, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma, all’interno della quale dopo aver illustrato le mansioni ed i compiti dell’RLS, si procede con l’elezione dello stesso mediante votazione dei presenti.
Successivamente, il nominativo dell’RLS eletto, dovrà essere comunicato all’INAIL, generalmente tramite il proprio commercialista/ufficio paghe.
La comunicazione all’INAIL deve essere fornita anche nel caso in cui l’RLS venga cambiato nel tempo.
Una volta effettuata l’elezione dell’RLS, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare al neo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore, oltre ai successivi aggiornamenti periodici della durata di 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che ne occupano più di 50.
Per quanto riguarda invece la definizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In base al numero di occupanti, è necessario che vengano nominati più RLS, seguendo le seguenti indicazioni:
L’RLS o RLST, ha dei compiti ben precisi all’interno dell’azienda, dettati dalla vigente normativa e sotto schematizzati:
Vista la delicatezza delle figura del RLS, è opportuno fare alcune precisazioni:
Finanziato dal Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 di Regione Lombardia
PR FESR 2021-2027
Azione: Sostegno agli investimenti delle PMI
Bando: Investimenti Linea Microimprese – anno 2024
Beneficiario: BELLERO SRL – P.IVA 00939120143
Descrizione: Interventi di efficientamento energetico che includono la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente.
Importo totale: 64.200,00 €
Agevolazione concessa o liquidata: 32.100,00 €