Immagine News

Il Medico Competente

4134 visualizzazioni

La figura del Medico Competente (M.C.) è fondamentale ai fini della salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e si può dire che sia l’anello di congiunzione tra il Datore di Lavoro e il benessere dei lavoratori.

E’ nominato direttamente dal Datore di Lavoro o suo delegato, qualora in azienda si riscontri la presenza di rischi specifici per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il medico può essere scelto tra i dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, oppure può essere un libero professionista o in alternativa ancora può essere un dipendente del Datore di Lavoro stesso. 

All’interno di un’azienda possono essere nominati più Medici Competenti, a seconda dei settori di competenza. In tal caso il Datore di Lavoro deve provvedere a designare un Medico Competente che coordini il team di professionisti. 

 

Quando nominare il Medico Competente

Il Medico Competente (M.C.), è una figura che deve essere nominata all’interno delle aziende in cui:

1) Ai sensi dell'art 279, comma 1, dlgs 81/08, "i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria".

2) I lavoratori sono esposti a rischi specifici, tra cui: movimentazione manuale dei carichi (art 168), videoterminali (art 176), agenti fisici (art 185), rumore (art 196), vibrazioni (art 204), campi elettromagnetici (art 211), radiazioni ottiche (art 218), agenti chimici (art 229), agenti cancerogeni e mutageni (art 242), amianto (art 259) e agenti biologici (artt 279-281).

3) I lavoratori siano minori, oppure di sesso femminile o che svolgono lavoro notturno.

 

I requisiti del Medico Competente

Il Medico Competente, per poter svolgere la propria attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • essere docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Presso il Ministero della Salute è istituito, l’Ente Nazionale dei Medici Competenti del Lavoro, in cui sono iscritti i medici in possesso dei predetti requisiti. 

Il Medico Competente, essendo iscritto ad un ordine professionale, ha il continuo obbligo di aggiornamento dovuto al continuo evolversi della normativa e della ricerca medica. 

 

Quali sono i suoi compiti?

Il più noto tra i compiti del Medico Competente, è quello riguardante l’effettuazione delle visite mediche dei lavoratori appartenenti ad una determinata azienda; questa attività è utile per poter valutare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori, in relazione allo svolgimento delle mansioni a cui verranno adibiti. A seguito delle visite mediche, il M.C. redige e conserva una cartella sanitaria con riportati i risultati dei test clinici. 

Altro scopo dell’attività del M.C., è quello di prevenire a lungo termine le malattie professionali dei lavoratori, cioè tutte quelle forme di malattia che si generano nel tempo, a causa dell’esposizione ai rischi che le attività lavorative generano (come ad esempio l’esposizione prolungata e non protetta da idonei DPI, che nel tempo può generare la perdita parziale o totale dell’udito).

Oltre a ciò, il Medico Competente partecipa anche alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), suggerendo eventualmente migliorie e modifiche relativamente al suo ambito. Almeno una volta all’anno, deve effettuare un sopralluogo presso i luoghi di lavoro e partecipare alla riunione periodica (nel caso in cui l’azienda ne abbia l’obbligo) durante la quale espone le conclusioni ed i risultati della sorveglianza sanitaria svolta.

Inoltre, sulla base dei rischi riscontrati in azienda, definisce gli esami e i test clinici da sottoporre ai lavoratori in occasione della visita medica, e determina la periodicità del rinnovo della stessa.

Infine, può predisporre e suggerire delle attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza; può attuare e valorizzare eventuali programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi dettati dalla responsabilità sociale degli individui.

 

Il concetto di tutela della salute

La salute e la sicurezza sul lavoro sono aspetti fondamentali della società e costituiscono un investimento, dal momento in cui tali aspetti influenzano sulla produttività e la competitività delle imprese sul mercato moderno.

In passato lo status di salute di lavoratori era determinato solamente dalla propria storia clinica testimoniata dall’evoluzione della sua cartella sanitaria. Attualmente l’approccio del medico del lavoro ha subito una variazione che è sempre più attenta alla soggettività dell’individuo in quanto considera i fattori personali come l’età, il genere, la provenienza geografica, la tipologia contrattuale. Tutti questi fattori condizionano la suscettibilità dei lavoratori ai rischi correlati al lavoro, con effetti che ricadono sui livelli di tutela, e sulle performance lavorative.

Attualmente la funzione del Medico Competente è di supporto alla comunità lavorativa, specialmente nel confronto di temi non necessariamente vincolati a normative specifiche, o per i quali non sono stati definiti determinati parametri oggettivi di valutazione del rischio. E’ il caso dell’esposizione a fattori biologici o quelli stressanti che sono altamente soggettivi e in continua evoluzione. 

Concludendo, in riferimento ai nuovi standard dettati dai principi della comunità europea, il Medico Competente è chiamato a fornire la sua consulenza, per il sistema di gestione delle risorse umane: disabilità, psicopatologie, reintegro e gestione dei lavoratori, gestione delle inidoneità, promozione della salute, welfare aziendale, clima sociale, assenteismo, dimensione degli infortuni, costi assicurativi, adeguata collocazione dei lavoratori in relazione alle loro caratteristiche, promozione della capacità lavorativa, miglioramento delle relazioni con gli enti di vigilanza e controllo, miglioramento dell’immagine interna ed esterna dell’azienda.