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Redigere il duvri per definire le modalità operative più sicure
il duvri
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Il DUVRI è il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali e deve essere elaborato dal soggetto Committente in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una specifica attività, ma non in ambito cantieristico. Con tale documento il Datore di Lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.

 

Come fare per redigere un DUVRI

Possiamo sintetizzare l’iter per la redazione del DUVRI nel seguente modo:

  • definire le attività che dovranno essere svolte dall’azienda/e ospite/i, nonché l’identificazione delle aree o zone interessate agli interventi;
  • definire i tempi e gli orari di intervento, nell’ottica di evitare il più possibile la contemporaneità di lavorazione;
  • individuare i rischi generati dalle interferenze generate dalla contemporaneità di svolgimento delle attività lavorative;
  • definire adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni;
  • individuare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
  • definire i costi della sicurezza.

 

Oneri a carico del datore di lavoro committente

Il datore di lavoro committente ha i seguenti compiti:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
  • fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 

Quando non occorre redigere il DUVRI

I casi in cui il DUVRI non deve essere redatto, sono i seguenti:

- servizi di natura intellettuale;

- mere forniture di materiali o attrezzature;

- lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:

  • rischio di incendio di livello elevato;
  • svolgimento di attività in ambienti confinati;
  • presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
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