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Il DVR: dilemma tra formalità ed utilità.....
il documento di valutazione dei rischi (dvr)
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La vigente normativa prevede che il Datore di Lavoro effettui la valutazione dei rischi ed elabori il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 

Il DVR

Il DVR, è un documento che deve contenere almeno:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale documento deve essere aggiornato qualora vi sia una variazione normativa, oppure qualora si verifichino dei cambiamenti all’interno dell’azienda, in merito a:

  • una variazione dei processi aziendali;
  • una variazione delle figure responsabili coinvolte;
  • una modifica degli ambienti di lavoro;
  • una modifica in merito al personale presente, al cambio di mansioni, alla formazione, all’idoneità sanitaria dei lavoratori;
  • una modifica sulle macchine e attrezzature di lavoro presenti.
 

Chi fa cosa

Affinché il DVR sia attinente e utile per l’azienda, è necessario che ogni figura coinvolta svolga il proprio ruolo durante la sua redazione e/o aggiornamento.

Ma vediamo cosa devono fare le figure coinvolte:

  • Datore di Lavoro: è il motorino d’avviamento di tutto l’iter; è colui che, oltre ad avere l’obbligo di procedere nella redazione del DVR, deve anche fornire tutte le informazioni necessarie relativamente ai luoghi di lavoro, alle procedure di lavoro utilizzate, alle macchine e attrezzature in dotazione, ecc…
  • RSPP: con le sue competenze in materia di sicurezza sul lavoro, collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione di tutti i rischi aziendali, formalizza il DVR, predispone tutta la documentazione ad esso connessa e mette in risalto eventuali situazioni critiche e/o migliorabili riscontrate, proponendo inoltre le possibili soluzioni, nonché eventuali nuove procedure di lavoro.
  • Medico Competente: collabora anche lui attivamente alla valutazione dei rischi, ma dal punto di vista delle sue specializzazioni, al fine di poter mettere in risalto le eventuali criticità legate alle attività aziendali, predisponendo in tal modo il relativo programma di sorveglianza sanitaria.
  • RLS: ha la funzione di verificare i criteri con cui viene eseguita la valutazione, le norme tecniche utilizzate e le misurazione dei livelli di esposizione al rischio dei lavoratori; in sintesi, deve assicurarsi che la sicurezza dei lavoratori venga preservata.
 

Sanzioni per la mancata redazione del DVR

Il Datore di Lavoro, in caso di mancata elaborazione del DVR, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008).

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