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Il distacco dei lavoratori

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ll distacco del lavoratore (art. 30 del D.Lgs. 276/03), consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il Datore di Lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tale processo, il datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore, oltre al fatto che ciò non è subordinato all’indicazione di specifiche motivazioni o al consenso del lavoratore distaccato, ad eccezione che:

  • il distacco che comporti un cambiamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato;
  • il distacco che comporti un trasferimento ad un sito a più di 50 km da quello in cui il lavoratore é adibito, può avvenire solamente per comprovate ragioni tecniche e/o organizzative.

Il Ministero del Lavoro, ha inoltre precisato che il distacco è ammissibile anche quando lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga in un luogo diverso dalla sede del distaccatario: in via del tutto ordinaria, la dislocazione del lavoratore avviene presso la sede del distaccatario, ma tale aspetto non è un elemento indispensabile per il corretto utilizzo del distacco.

 

Come attivare il distacco dei lavoratori

L’impresa distaccante deve comunicare al Centro per l’Impiego il distacco del lavoratore, il nome e la sede operativa della ditta distaccataria che ne prenderà carico utilizzando il modello Unilav. La comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni. Oltre a ciò, i lavoratori devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) del distaccatario (utilizzatore) all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

 

Validità del distacco

Affinchè un distacco sia considerato regolare, devono sussistere essenzialmente le 4 seguenti condizioni:

  1. un interesse del datore di lavoro distaccante, in relazione al fatto che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario;
  2. la temporaneità della prestazione di lavoro presso il distaccatario;
  3. la titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante, che rimane obbligato alla retribuzione e alla contribuzione, anche se il potere direttivo e di controllo passi al distaccatario;
  4. lo svolgimento di un’attività lavorativa specifica e funzionale all’interesse del proprio datore di lavoro (distaccante).