E’ stato definito dalla Corte di Cassazione, che in assenza di una regola violata che possa ricollegarsi ad un evento infortunistico, non è possibile addebitare al Datore di Lavoro la responsabilità e la colpa per quanto accaduto. Nonostante il Datore di Lavoro ricopri una posizione di garanzia, non comporta un automatico addebito di responsabilità colposa sulla base del principio di consapevolezza, di prevedibilità e di evitabilità dell’evento dannoso a carico di un lavoratore.
Un lavoratore è caduto da una copertura mentre stava fissando dei supporti metallici per pannelli fotovoltaici, senza utilizzare alcun DPI anticaduta in quanto non era disponibile una linea vita e senza avere alcuna protezione collettiva (parapetti o ponteggi). A fronte di ciò, il Datore di Lavoro era stato condannato per colpa generica in merito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A fronte dell’accaduto, la Corte di Cassazione, ha così deciso e motivato l’assoluzione del Datore di Lavoro: “Non è risultata individuata né individuabile una regola cautelare in ipotesi violata che possa ricollegarsi all’evento, essendo stato accertato in sede di merito che il Datore di Lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata”.
Finanziato dal Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 di Regione Lombardia
PR FESR 2021-2027
Azione: Sostegno agli investimenti delle PMI
Bando: Investimenti Linea Microimprese – anno 2024
Beneficiario: BELLERO SRL – P.IVA 00939120143
Descrizione: Interventi di efficientamento energetico che includono la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente.
Importo totale: 64.200,00 €
Agevolazione concessa o liquidata: 32.100,00 €