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Il Committente

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Per Committente si intende colui che intraprende l’iniziativa di aprire un cantiere per effettuare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (allegato X del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.).

Possono essere considerati Committenti, i privati cittadini, gli amministratori di condominio, i titolari di aziende ed i responsabili del procedimento nei lavori pubblici.

 

Gli obblighi del Committente

Come abbiamo precedentemente precisato il Committente, è il soggetto che commissiona i lavori o, più in generale, il soggetto nell’interesse del quale gli stessi vengono eseguiti.

Il Committente, salvo deleghe specifiche ad un altro soggetto, è anche il Responsabile dei Lavori, soggetto a cui spettano compiti e responsabilità ben precisi. E’ quindi facoltà del Committente nominare un Responsabile dei Lavori che lo sostituisce nei suoi compiti e nelle sue responsabilità. 

Gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori (se nominato), sono:

  • Nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
  • Nella fase di progettazione dell’opera, valuta il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il relativo Fascicolo Tecnico dell’opera.
  • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione.
  • Prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, in possesso di requisiti di cui all’articolo 98.
  • La precedente disposizione, si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
  • Qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
  • Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
  • Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio del lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). l’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale di pendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva. Anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

 

Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €.2.500 a 6.500 per violazione art. 90 commi 3,4,5
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1. 000 a 4.800 per la violazione degli articoli 90 comma 9, lettera a , 93, comma 2 e 100 comma 6-bis
  • Con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.500 a 1800 per la violazione degli articoli 90, commi 7e9, lettera c),101 comma1 

 

Qualche esempio di condanna ai danni del Committente 

  1. Sentenza 10014 del 1 marzo 2017

Il Committente di un’opera è stato condannato alla pena di € 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per aver, in qualità di socio accomandatario di una società e committente dei lavori eseguiti presso il capannone industriale sede della società, omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

  1. Sentenza 18102 del 10 aprile 2017

Il Committente, questa volta identificato nel R.U.P. di un ente pubblico (Responsabile Unico del Procedimento) è stato condannato per il crollo di una ringhiera di recinzione, che ha causato l’infortunio di un passante. In questo caso ciò è avvenuto per la mancata nomina di un CSE (Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione)

  1. Sentenza 55180 del 29 dicembre 2016

Il Committente è stato condannato, quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, il quale, nel corso dei lavori di rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell'appartamento di sua proprietà, il lavoratore era precipitato da un'altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime, alle quali era seguito il decesso.

Al Committente era stata contestata una condotta improntata su negligenza, imperizia e la violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare di aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice (nei cui confronti, quale datore di lavoro, si era proceduto separatamente).