In precedenza ci siamo già occupati di spazi confinati, definendo quali sono le caratteristiche e le precauzioni da adottare in tali ambiti. Adesso vediamo cosa ci indica il DPR 177/2011, relativamente alla formazione degli operatori che si trovano a dover operare in ambienti confinati e agli obblighi del Datore di Lavoro.
Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
La formazione dei lavoratori deve avere una durata di almeno 8 ore, così suddivise:
- una prima parte di teoria e normativa, dove vengono affrontati argomenti come l’individuazione dei fattori di rischio, le misure di sicurezza da adottare, la gestione delle emergenze, ecc.;
- una seconda parte di addestramento, dove si imparano ad utilizzare in modo corretto le attrezzature specifiche per gli ambienti confinati (ventilazione forzata, rilevamento e misurazione dei gas, ecc.), le protezioni delle vie respiratorie (autorespiratori), la gestione delle emergenze (uso degli imbrachi, del treppiede, ecc…).
Finanziato dal Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 di Regione Lombardia
PR FESR 2021-2027
Azione: Sostegno agli investimenti delle PMI
Bando: Investimenti Linea Microimprese – anno 2024
Beneficiario: BELLERO SRL – P.IVA 00939120143
Descrizione: Interventi di efficientamento energetico che includono la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente.
Importo totale: 64.200,00 €
Agevolazione concessa o liquidata: 32.100,00 €