Immagine News

Formazione addetti gru su autocarro

3075 visualizzazioni

Come tutti i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro, anche quello per gru su autocarro rientra tra quelli obbligatori censiti dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012. Il possesso di tali abilitazioni da parte degli operatori di un’azienda, attribuiscono all’azienda stessa un’idoneità tecnico-professionale ben definita, necessaria per l’esecuzione di determinate attività e verificabile in prima battuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori e successivamente in fase di cantiere dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

Corso per operatori di gru su autocarro

La gru su autocarro, rispetto alla sua sorella gru a torre, ha in aggiunta le problematiche del posizionamento tipiche delle piattaforme aeree con stabilizzatori (comunemente chiamate “cestelli”) e delle autobetonpompe per calcestruzzo.

La durata della prima formazione è di 12 ore, di cui 1 ore di modulo giuridico, 3 ore di modulo tecnico e 8 ore di modulo pratico.

L’attestato ha una validità di 5 anni dall’emissione e potrà essere rinnovata per altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.

 

Requisiti dei formatori

Si ricorda che, l’attività formativa può essere organizzata ed erogata da soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.