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Differenza tra nolo a caldo e subappalto

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Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni “ambigue” di gestione dei subappalti. Esistono infatti numerose possibilità per poter lavorare, alcune delle quali corrette e altre un pò meno; abbiamo già visto in precedenza la differenza tra la prestazione di mano d’opera ed il subappalto, che cos’è un’associazione temporanea d’imprese, la somministrazione di personale ed il ruolo dei lavoratori autonomi. Oggi vediamo cos’è il nolo a caldo e come deve essere gestito dalle figure responsabili come il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza

 

Nolo a caldo o subappalto?

Per nolo si intende il noleggio di un’attrezzatura di lavoro, che può avvenire:

  • a caldo: la concessione in uso dell’attrezzatura unitamente alla prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione e per l’utilizzo dell'attrezzatura stessa;
  • a freddo: la concessione in uso della sola attrezzatura di lavoro, senza quindi l’operatore.

Per capire se trattasi di nolo o di subappalto, occorre analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o se invece, è da considerarsi di subappalto. Infatti, nelle due situazioni, l’approccio del CSE cambia significativamente.

 

Come si devono comportare il CSE ed il Responsabile dei Lavori

In un effettivo nolo a caldo, il noleggiatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l'attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo; in tal caso non viene riscontrata alcuna attività autonoma per l'esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell'impresa che deve eseguire il lavoro (Impresa affidataria). Viceversa, se l’operatore dell’attrezzatura non entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa esecutrice e non agisce in posizione subordinata come semplice conduttore dell’attrezzatura di lavoro, ma gli viene affidata una lavorazione prevista dall'appalto che esegue direttamente ed in piena autonomia, allora il contratto di nolo a caldo non è tale ed è da considerarsi un vero e proprio contratto di subappalto mascherato. In questo caso, il CSE ed il Responsabile dei Lavori, dovranno trattare questa impresa alla stregua delle altre imprese esecutrici presenti in cantiere, con conseguente verifica dell’idoneità tecnico professionale, del POS, ecc.