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Coordinamento della sicurezza: sospensione dei lavori

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La figura del coordinatore della sicurezza all’interno di un cantiere è vista sempre più come il soggetto al quale è affidato il compito di svolgere un’attività di alta vigilanza e controllo delle imprese esecutrici, allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Uno degli aspetti più delicati, ma importanti è quello della sospensione delle attività di cantiere in caso di pericolo grave ed imminente, condizione da valutare con molta attenzione da parte del CSE. Tendenzialmente, i pericoli gravi ed imminenti più comuni, derivano da situazioni che prevedono un rischio di caduta dall’alto, attività all’interno di scavi poco stabili, lavori in spazi confinati o rischio elettrico.

 

Il caso di un coordinatore in fase di esecuzione

Un CSE, è stato sanzionato e successivamente anche condannato a causa del ricorso da lui avanzato, per non aver sospeso i lavori in condizioni di pericolo grave ed imminente, consistente nella presenza di un ponteggio distante più di 20 cm. dalla facciata del fabbricato e non protetto internamente con correnti e tavola fermapiede, oppure apponendo mensole adeguate. La condanna deriva dal fatto che, il CSE ha fatto ricorso alla contestazione ricevuta, motivandola con il fatto che lui aveva dato disposizioni precise per adeguare il ponteggio. In realtà la Cassazione, non ha ammesso tale giustificazione per tre motivi ben specifici:

  • il primo, perché il pericolo di caduta dall’alto da parte dei lavoratori, è motivo di sospensione delle attività in quanto vige un pericolo grave ed imminente;
  • il secondo è che le disposizioni sono state impartite a voce;
  • il terzo è che non ha richiesto la sospensione delle attività lavorative sul ponteggio, in attesa della sua sistemazione.