Esiste una bella distinzione tra un contratto d’appalto e la semplice somministrazione di personale; ma oltre al mero aspetto formale, è necessario chiarire in concreto sulla base di aspetti ben precisi individuati dalla vigente normativa, se trattasi di uno o dell’altro. Per fare ciò l’appaltatore è tenuto a verificare:
a) il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività richieste;
b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati nelle attività;
c) il rischio di impresa.
Il contratto d’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro. Risulta evidente come il contratto di appalto obbliga l’appaltatore a perseguire un risultato ben preciso, che deve essere raggiunto a proprio rischio e pericolo.
A differenza del contratto d’appalto, il contratto di somministrazione prevede che l’agenzia “fornisca” dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell’interesse, sotto la direzione e sotto il controllo dell’utilizzatore, senza quindi perseguire un risultato ben preciso, identificando pertanto tale attività come una semplice prestazione di mano d’opera.
Per poter definire sul campo, se trattasi di contratto di appalto o di somministrazione occorre prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Finanziato dal Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 di Regione Lombardia
PR FESR 2021-2027
Azione: Sostegno agli investimenti delle PMI
Bando: Investimenti Linea Microimprese – anno 2024
Beneficiario: BELLERO SRL – P.IVA 00939120143
Descrizione: Interventi di efficientamento energetico che includono la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente.
Importo totale: 64.200,00 €
Agevolazione concessa o liquidata: 32.100,00 €