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Gli accessori di sollevamento
la sicurezza degli accessori di sollevamento
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Cosa sono gli accessori di sollevamento?

Sono “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento” [cfr.Direttiva 2006/42/CE]. 

I cassoni e i contenitori metallici non essendo ne’ accessori di sollevamento, ne’ accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttive macchine. 

 

Perché gli accessori di sollevamento dei carichi sono così importanti?

I rischi derivanti da un utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento, possono provocare gravi incidenti e possono essere così sintetizzati: 

  • caduta dei carichi;
  • uso improprio dell’attrezzatura di lavoro;
  • perdita accidentale di stabilità del carico.



Quali sono i principali problemi riscontrati sugli accessori di sollevamento?

Le principali criticità riscontrate durante le attività ispettive in Regione Lombardia, riguardano: 

  • la mancata esecuzione dei controlli e registrazione degli accessori di sollevamento; 
  • la qualifica degli operatori addetti all’esecuzione di tali controlli; 
  • la mancata formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati all’uso delle citate attrezzature. 



Come scegliere gli accessori di sollevamento?

Gli accessori di sollevamento utilizzati devono essere appropriati in funzione dei carichi da movimentare ovvero devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricate. 

Se il gancio non è allineato con il centro di gravità (baricentro), una volta sollevato, il carico ruota pregiudicando la stabilità dello stesso e della macchina.

In aggiunta alla posizione del baricentro un’altra variabile fondamentale che deve essere nota prima di iniziare le operazioni di sollevamento è la massa del carico da sollevare. 

Quali sono le indicazioni che troviamo sugli accessori di sollevamento?

Gli accessori di sollevamento, devono recare le seguenti indicazioni: 

  • identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo, carico massimo di esercizio (WLL);
  • per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio. Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio; gli accessori di sollevamento privi dell’etichetta, anche se in buono stato di conservazione, devono essere messi fuori servizio e affidati a una persona competente per un “esame accurato”. Per essere utilizzati nuovamente, sugli accessori di sollevamento, deve essere ripristinata la targa identificativa. 
  •  ai sensi del punto 4.4 della Direttiva macchine, ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni: 
    • uso previsto;
    • limiti di utilizzazione;
    • istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
    • coefficiente di prova statica utilizzato.

E’ fondamentale, ai fini della stabilità del carico, verificare che i punti di ancoraggio degli accessori di sollevamento, siano idonei e resistenti alle sollecitazioni indotte durante le operazioni di sollevamento. 

 

Quali manutenzioni e controlli periodici?

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; le stesse, devono essere corredate, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione e siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo previsto. 

Le risultanze dei controlli, ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, devono essere conservate per almeno tre anni. 

I controlli devono essere eseguiti da “persona competente” e cioè “persona designata istruita correttamente, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire le prove e gli esami richiesti (punto 3.15 norma UNI EN 1492-1).

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