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Impianto elettrico di cantiere: necessità o scelta?
l’impianto elettrico di cantiere
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L’impianto elettrico di cantiere, deve essere predisposto specificatamente per ogni cantiere e a cura di una ditta abilitata; non è obbligatorio il progetto (art. 10 DM 37/2008), in quanto “sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”.
 

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità, deve essere correttamente compilata e deve essere archiviata in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; in particolare, devono essere barrate le voci previste e indicate le norme tecniche utilizzate per la realizzazione dell’impianto (vedi modello previsto dal DM 37/2008). Deve inoltre comprendere una serie di allegati obbligatori, quali:

  • l’indicazione tipologica dei materiali utilizzati;
  • gli schemi di impianto;
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

E’ importante sottolineare che, se l’impianto di cantiere predisposto subisce trasformazioni, ampliamenti o interventi di manutenzione straordinaria, l’installatore deve redigere un’ulteriore dichiarazione di conformità relativamente ai lavori eseguiti.
 

Denuncia dell’impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche

Oltre alla dichiarazione di conformità dell’impianto, il Datore di Lavoro deve trasmettere al Dipartimento INAIL (ex ISPESL) e all’Azienda USL competenti per territorio, la denuncia dell’impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, mediante invio della dichiarazione di conformità senza gli allegati obbligatori, con il relativo modello di trasmissione.

Copia della dichiarazione di conformità e tutti gli allegati devono, invece, essere presenti in cantiere, unitamente all’attestazione di avvenuta spedizione a INAIL e USL (anche in questo caso si può facilmente comprendere come la gestione documentale per il cantiere, può essere facilmente organizzata utilizzando l’Applicazione Bellero).
 

La valutazione del rischio di fulminazione

Il datore di lavoro, deve effettuare una valutazione del rischio fulminazione diretta ed indiretta delle strutture presenti in cantiere e tale valutazione, prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 81/08, deve essere eseguita in conformità alle norme tecniche, a cura di un tecnico abilitato.

Qualora il valore del rischio riscontrato, sia superiore al valore tollerato dalla normativa, occorre mettere in atto idonee misure di prevenzione e protezione.
 

Verifiche periodiche

Trascorsi due anni dalla data di messa in esercizio degli impianti di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, ovvero dalla data della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre detti impianti a verifica periodica, annotando tale verifica su un apposito registro da conservare in cantiere.

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