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L'RLS: obbligo o facoltà?
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è una figura che viene eletta a rappresentare i lavoratori per tutto ciò che concerne la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’RLS può essere nominato a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale e di sito produttivo.

L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

A fronte di ciò è importante sottolineare che, l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun potere decisionale al riguardo.

Laddove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, verrà comunque incaricato a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza un rappresentante “esterno” all’azienda: tale figura viene denominata Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

 

Modalità di elezione

Il Testo Unico (D.lgs 81/08), all’art. 47, fornisce le seguenti indicazioni:

  • Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori: l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale.
  • Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, oppure in assenza di esse, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Per eleggere l’RLS, è necessario che i lavoratori organizzino un’assemblea, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma, all’interno della quale dopo aver illustrato le mansioni ed i compiti dell’RLS, si procede con l’elezione dello stesso mediante votazione dei presenti.

Successivamente, il nominativo dell’RLS eletto, dovrà essere comunicato all’INAIL, generalmente tramite il proprio commercialista/ufficio paghe.

La comunicazione all’INAIL deve essere fornita anche nel caso in cui l’RLS venga cambiato nel tempo.

Una volta effettuata l’elezione dell’RLS, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare al neo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore, oltre ai successivi aggiornamenti periodici della durata di 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che ne occupano più di 50.

Per quanto riguarda invece la definizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Quanti sono gli RLS all’interno di un’azienda?

In base al numero di occupanti, è necessario che vengano nominati più RLS, seguendo le seguenti indicazioni:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

 

I compiti del RLS o RLST

L’RLS o RLST, ha dei compiti ben precisi all’interno dell’azienda, dettati dalla vigente normativa e sotto schematizzati:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Alcune considerazioni

Vista la delicatezza delle figura del RLS, è opportuno fare alcune precisazioni:

  • il ruolo del RLS è incompatibile con quello dell’RSPP;
  • anche se non è espressamente previsto dalle norme in materia di sicurezza, l’RLS non può essere inquadrato in azienda come Dirigente, in quanto lo stesso ha ruoli, mansioni e responsabilità simili a quelle del Datore di Lavoro e pertanto incompatibili;
  • la durata della carica del RLS è stabilita dalla contrattazione collettiva e generalmente è pari a 3 anni, oltre i quali è consentito confermare lo stesso RLS;
  • non esistono sanzioni a carico del RLS, ma esistono sanzioni a carico del Datore di Lavoro se non procede con la formazione del RLS eletto (arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 2.000 a € 4.000). 
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